TARES

 

Dal 1° gennaio 2013 LA NORMATIVA STATALE ha stabilito l’entrata in vigore della TARES, tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (art. 14 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e smi)
Le principali novità della TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi) sono :
-          copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale,
-          MAGGIORAZIONE per i costi dei servizi indivisibili pari a 0,30 euro al mq DA VERSARE DIRETTAMENTE ALLO STATO mediante MODELLO DI VERSAMENTO F24 unitamente all’ultima rata comunale determinata secondo le tariffeapprovate dal consiglio comunale con delibera n.29 del 18.11.2013
Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, con vincolo di solidarietà fra i componenti il nucleo familiare o di coloro che usano in comune locali o le aree stesse. Per occupazione si intende anche la sola disponibilità materiale dei locali e delle aree.
Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la cui classificazione è riportata nell’allegato B al regolamento.
Le tariffe del tributo sono composte da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
La tariffa per le utenze domestiche è determinata per la parte fissa in rapporto alle superfici occupate ed in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare, per la parte variabile in rapporto ai costi complessivi relativi alla produzione dei rifiuti, alla quantità complessiva di produzione di rifiuti in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare.
La tariffa per le utenze non domestiche è determinata per la parte fissa in rapporto ai costi fissi per unità di superficie ed in funzione della tipologia di attività e per la parte variabile in rapporto ai costi unitari di gestione dei rifiuti per unità di superficie ed in funzione della tipologia di attività.
Versamento Conguaglio TARES
Si ricorda che il pagamento della rata di conguaglio Tares  -  la cui scadenza era fissata per il 30 dicembre, il cui avviso è in arrivo nelle case dei contribuenti proprio in questi giorni - deve essere effettuato comunque entro la data del 16 dicembre.
A proposito delle scadenze di pagamento della rata di conguaglio Tares, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ricordato ai Comuni, con risoluzione n.10/2013,  che la scadenza del versamento non può essere stabilita oltre il termine del 16 dicembre 2013.
 

ACCONTO TARES

 

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REGOLAMENTO

 

TARIFFE

 

 

 


Comune di Sant'Andrea di Conza 
LARGO CASTELLO
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