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In primo Piano

PULIZIA AREE

E' STATA EMESSA L'ORDINANZA DEL SINDACO CHE INVITA I PRIVATI A PROVVEDERE ALLA PULIZIA DELLE AREE VERDI

 

                   COMUNE DI SANT’ANDREA DI CONZA

                                  Provincia di Avellino

 

Prot.llo n. 3290 del 22.06.2010

Ordinanza n. 01/2010

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Cura e manutenzione del verde privato - pulizia terreni incolti - taglio di rami e siepi lungo le strade comunali.

 

IL SINDACO

 

Premesso che:

·           all’interno del territorio comunale, esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale;

·           già da alcuni anni, sono situati nel centro urbano e nella sua immediata periferia lotti di terreno incolti, recintati e non, in condizioni di totale stato di abbandono;

Considerato che tali situazioni di incuria, di abbandono e di degrado:

-            sminuiscono il decoro del territorio comunale;

-             facilitano la propagazione di vegetazione infestante;

-            consentono la  proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di   topi, rettili oltre che di insetti nocivi e fastidiosi che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale;

-            costituiscono spesso ricettacolo di sporcizia e deposito di rifiuti:

-            che per le temperature estive possono essere causa predominante di incendi;

Ravvisata la necessità di disporre l’adozione degli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che il pregiudizio all’immagine ed al decoro del nostro paese;

Ritenuto utile sensibilizzare i proprietari delle aree private:

-            a porre in essere i necessari interventi di pulizia e di controllare costantemente la crescita delle essenze arboree dei terreni, delle aree verdi e dei giardini, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni;

-            di dare attenzione all’obbligo di manutenzione e pulizia dei rami, siepi che da terreni privati confinanti con strade statali, provinciali, comunali o private ad uso pubblico, in qualche modo restringono, danneggiano la sede stradale o i marciapiedi o nascondano la segnaletica compromettendone la visibilità

Visto il Testo unico delle Leggi Sanitarie;

Visto l’art. 29 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;

Vista la Legge 21.11.2000 n. 353;

Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana;

Visto il D.Lgs 18.08. 2000 n. 267;

Visto il “Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali”

ORDINA

Per i motivi in premessa esposti

o    a tutti i proprietari e/o conduttori di terreni agricoli incolti o coltivati;

o    ai proprietari di aree verdi in genere incolte e/o abbandonate ;

o    ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei permanenti all’aperto;

o    ai proprietari di aree verdi in genere;

o    ai proprietari di aiuole vasi o fioriere poste sul suolo pubblico o su suolo privato prospicienti o comunque visibili da luogo pubblico piantumate con essenze arboree;

o    ai proprietari e/o conduttori di fondi confinanti con la strada comunale, vicinale, provinciale;

 

ciascuno per le rispettive competenze:

o    di provvedere al taglio delle erbacce ed alla loro rimozione;

o    di provvedere alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio della strada, con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali;

o    mantenere in perfetto stato di conservazione aiuole, fioriere e vasi ubicati sul suolo pubblico o su suolo privato prospicienti o comunque visibili dalla pubblica via

o    di provvedere a ripulire totalmente i terreni dai rifiuti di ogni genere, detriti e sterpaglie eventualmente presenti;

o    di rimuovere nel più breve tempo possibile, ramaglie di qualsiasi genere o  alberi piantati in terreni laterali cadute sul piano viabile che per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.

 

 

Detti lavori dovranno essere eseguiti entro 15 giorni dalla emanazione della presente ordinanza.

Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l’ordine e il decoro .

AVVERTE

Che i proprietari e/o conduttori di terreni che non provvedano alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio della strada, con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 29 del Nuovo codice della strada, che prevede il pagamento in misura ridotta di Euro 155,00;

Per tutte le violazioni delle altre disposizioni di cui al presente provvedimento la sanzione amministrativa pecuniaria nel massimo edittale, come previsto dal “Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali”, sarà di Euro 100,00.

Oltre a quanto sopra, saranno adottate a carico dei trasgressori qualora se ne ravvisasse la necessità e la obbligatorietà, tutte le misure dettate da altre fonti normative non previste nel presente atto. 

Che qualora tutti coloro che hanno l’obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra descritto non vi provvedano, questo Comune, potrà, senza ulteriori comunicazione ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere direttamente all’esecuzione di tutti i lavori necessari in danno ed a spese dei proprietari e/o conduttori degli immobili e dei terreni.

RAMMENTA ALTRESI’

Il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore ecc.. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

DISPONE

Di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante l’affissione all’Albo Pretorio, alla pubblicazione sul sito internet del Comune nonché mediante l’affissione di locandine su tutto il territorio comunale.

Le presente ordinanza abroga e sostituisce tutte le precedenti ordinanze in materia nonché le norme regolamentari comunali in contrasto con il contenuto della presente ordinanza.

DEMANDA

Agli agenti della Polizia Municipale e a tutte le Forze dell’ordine, per quanto di competenza, a vigilare sull’osservanza della presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

o    entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dalla legge;

ed in alternativa può essere presentato ricorso, sempre il presente atto:

o    entro 120 ( centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini previsti dall’art. 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, lì 22.06.2010

 

                                                                                                     IL SINDACO

                                                                                         Avv. Gerardo D’ANGOLA

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