In primo Piano - Comune di Sant'Andrea di Conza
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il borghista
In primo Piano
modalità di pagamento, aliquote anno 2012
Dal 1 gennaio 2012, con Legge 214 del 22/12/2011, è in vigore l'Imposta Municipale propria (detta I.M.U.), che sostituisce sia l'Irpef sui redditi fondiari sia l'I.C.I.
COMUNE DI SANT’ANDREA DI CONZA
PROVINCIA DI AVELLINO
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DOVUTA PER L’ANNO 2012.
L’articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, disciplina l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria (IMU), introducendo la stessa dal 2012.
PRESUPPOSTO
L’imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso gli immobili di cui all’art.2 del D.Lgs.504/92 (legge che istituisce l’I.C.I.), e cioè:
- Fabbricati
- Aree fabbricabili
- Terreni agricoli (esenti in questo Comune in quanto ricadenti in area montana)
Nei fabbricati è compresa l’abitazione principale e le sue pertinenze (classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo).
BASE IMPONIBILE
La base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto è costituita dalla rendita dell’immobile, desumibile dalle visure catastali, rivalutata del 5%, alla quale vanno applicati i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C2, C6 e C7, con esclusione della categoria catastale A10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C3, C4 e C5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A10 e D5;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria C1.
Per determinare il valore delle aree fabbricabili si applicano ancora le disposizioni dell’I.C.I.
ALIQUOTE
Le aliquote da utilizzare per il calcolo del versamento in acconto sono quelle fissate dallo Stato:
- Aliquota 4,00‰ per l’abitazione principale e le relative pertinenze
- Aliquota 7,60‰ per gli altri immobili compreso le aree fabbricabili
- Aliquota 2,00‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
AGEVOLAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE
Dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e delle relative pertinenze si applica la detrazione di € 200,00, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione rapportata alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Tale detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’abitazione principale. La misura massima della maggiorazione è di € 400,00 che, sommata alla detrazione di base raggiunge quindi la cifra di € 600,00.
L’aliquota e le agevolazioni previste per l’abitazione principale si applicano solo se il possessore e il suo nucleo familiare hanno la residenza anagrafica e la dimora abituale nell’abitazione stessa.
Scompare la fattispecie della casa concessa in uso gratuito a parenti prevista nel regolamento comunale ICI. L’unica ipotesi di assimilazione regolamentare resta quella riferita all’immobile non locato posseduto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero.
Per quanto riguarda i coniugi separati o divorziati l’IMU sarà versata dal coniuge separato che vive nella casa anche se non proprietario.
Immobili rurali
Altra novità riguarda la tassazione dei fabbricati rurali, precedentemente esenti dal tributo. Le unità abitative rurali, se abitazioni principali, saranno tassate come abitazioni principali con l’aliquota per le abitazioni principali e con le detrazioni di legge. Per i fabbricati strumentali invece si applica l’aliquota del 2‰. C’è inoltre l’obbligo di accatastare tutti i fabbricati rurali entro il 30 novembre 2012.
Fabbricati inagibili
La base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili è ridotta del 50%.
Dichiarazione IMU
E’ previsto un termine di 90 giorni dal possesso o dalla variazione per la dichiarazione ai fini IMU. Per gli immobili posseduti già al 1° gennaio 2012 la dichiarazione va resa entro il 30 settembre 2012. Restano comunque valide le dichiarazioni presentate ai fini ICI .
Cittadini residenti all’estero
Per i cittadini italiani residenti all’estero non può più considerarsi adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia. Inoltre gli stessi non potranno più effettuare il versamento dell’IMU in un’unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre ma dovranno invece adottare le modalità previste per i residenti pagando la prima rata entro il 18 giugno e la seconda entro il 17 dicembre2012 con l’aliquota ordinaria. Se il versamento viene effettuato all’estero le modalità sono le seguenti:
a) Vaglia internazionale ordinario
b) Vaglia internazionale di versamento in conto corrente
c) Bonifico bancario
QUOTA DELLO STATO
Si versa allo Stato la quota d’imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, l’aliquota di base 7,60‰, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il versamento in acconto potrà essere effettuato esclusivamente con modello F24 presso gli sportelli bancari o gli uffici postali utilizzando i seguenti codici:
codice Ente |
Codice Tributo |
Descrizione |
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I264 |
3912 |
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE |
Comune
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I264 |
3913 |
FABB. RURALI A USO STRUMENTALE |
COMUNE |
I264 |
3914 |
TERRENI |
COMUNE |
I264 |
3915 |
TERRENI |
STATO |
I264 |
3916 |
AREE FABBRICABILI |
COMUNE
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I264 |
3917 |
AREE FABBRICABILI |
STATO
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I264 |
3918 |
ALTRI FABBRICATI |
COMUNE |
I264 |
3919 |
ALTRI FABBRICATI |
STATO |
I264 |
3923 |
INTERESSI |
COMUNE |
I264 |
3924 |
SANZIONI |
STATO |
Le scadenze per i versamenti:
- Per l’abitazione principale |
- Per gli altri immobili |
18.06.2012 prima rata (33%) |
18.06.2012 prima rata (50%) |
17.09.2012 seconda rata (33%) |
17.12.2012 seconda rata (conguaglio con le aliquote che saranno stabilite dal Comune)
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17.12.2012 terza rata (conguaglio con le aliquote che saranno stabilite dal Comune) |
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Tel. 0827.35010